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I materiali di costruzione, le macchine ed in genere tutto quanto potra' occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali che sorgeranno nel territorio del Comune di Napoli, entro il termine di dieci anni dalla data della pubblicazione della presente legge, saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art7 · fonte del testo