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Saranno pure esenti dal pagamento dei dazi doganali le macchine ed i materiali d'ogni specie destinati all'ampliamento, entro il termine stabilito dal precedente articolo, degli stabilimenti industriali gia' esistenti nel territorio predetto.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 19 aprile 1911

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art8 · fonte del testo