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Alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183, sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti:
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
