Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli Istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, e del 3.25, o del 3 per cento al netto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art2 · fonte del testo
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