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La facolta' di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, e' estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dagli Istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli Istituti creditori, in seguito a subaste promosse sia dagli Istituti stessi, sia da terzi.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
