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La facolta' di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, e' estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dagli Istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli Istituti creditori, in seguito a subaste promosse sia dagli Istituti stessi, sia da terzi.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art11 · fonte del testo

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