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E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
