Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, e' ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle migliorie che si raggiungeranno investendo il capitale mutuato.
tolto: La miglioria dovra' essere nettamente distinguibile dal precedente stato colturale ed economico del fondo accertato con precedente perizia; ed in ogni caso non sara' attribuibile alla relativa ipoteca se non la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale ed economico, e lo stato raggiunto con la miglioria medesima.
tolto: Non si fa luogo all'ipoteca per migliorie, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento del valore fondiario non sia introdotta; o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizi e accrescenti il valore del fondo, o anche novelli piani e parti dello stesso edifizio.
tolto: Dove un'ipoteca per miglioria manchi, nulla e' innovato rispetto al diritto ipotecario vigente.
tolto: Le modalita' saranno stabilite nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art14 · fonte del testo
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