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[1]Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, e' ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle migliorie che si raggiungeranno investendo il capitale mutuato.
[2]La miglioria dovra' essere nettamente distinguibile dal precedente stato colturale ed economico del fondo accertato con precedente perizia; ed in ogni caso non sara' attribuibile alla relativa ipoteca se non la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale ed economico, e lo stato raggiunto con la miglioria medesima.
[3]Non si fa luogo all'ipoteca per migliorie, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento del valore fondiario non sia introdotta; o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizi e accrescenti il valore del fondo, o anche novelli piani e parti dello stesso edifizio.
[4]Dove un'ipoteca per miglioria manchi, nulla e' innovato rispetto al diritto ipotecario vigente.
[5]Le modalita' saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
