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Le Societa', gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri Istituti, i quali per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo d'impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facolta' di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto e della parte, in cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario, anche in liquidazione.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
