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Le Societa', gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri Istituti, i quali per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo d'impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facolta' di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto e della parte, in cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario, anche in liquidazione.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art17 · fonte del testo

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