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[1]Gli Istituti di credito fondiario, per rendere agevole ai mutuatari il pagamento di tutte le spese di trattazione e stipulazione dei mutui, possono determinarle complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a 5 centesimi ogni 100 lire di capitale mutuato, da aggiungersi alle semestralita', senza distinzione di entita' del mutuo, durante un numero di anni sufficiente a coprire l'istituto delle dette spese.
[2]Gli istituti che adottano questo sistema, possono pretendere, all'atto della presentazione della domanda di mutuo, il deposito, salvo rimborso, della somma che si ritiene strettamente necessaria per le approvazioni preliminari del mutuo.
[3]Nel caso di anticipata restituzione del mutuo, l'Istituto ha diritto di ripetere, in unica soluzione, quella parte di abbonamento, di cui in questo articolo, che non avesse ancora conseguita.
[4]Le spese per la trattazione e per la stipulazione dei mutui devono essere determinate in una tariffa, da approvarsi con decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
