Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1908 al 16 dicembre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche gia' iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validita' ed il loro grado a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui all'art. 3, purche' il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.
tolto: La stipulazione si fa con atto unico, omesso l'atto condizionato, di cui nell'art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.
tolto: E' in facolta' degl'istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.
tolto: La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulo' il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprieta' del fondo ipotecato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art20 · fonte del testo
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