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E' data facolta' ai delegati degli Istituti di credito fondiario, che si presentano con certificato storico catastale riguardante determinati fondi, di far ricerche sui registri catastali, e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
