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[1]Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, stabilira' le norme per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1905.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]A. Fortis. C. Finocchiaro-Aprile. A. Majorana. Carcano. Rava.

[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-12-22;592~art25 · fonte del testo

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