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Oltre quanto e' disposto agli articoli 4 e 10, nessuna tassa sara' dovuta all'erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nell'art. 7.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1905 al 16 dicembre 2010
