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La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministro dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1962-63, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di lire 3 miliardi nell'esercizio 1965-66. Alla spesa di lire 2 miliardi afferente agli stanziamenti degli esercizi 1962-63 al 1964-65 si fara' fronte mediante prelievo dai contributi dovuti all'A.N.A.S. dal Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Alla spesa di lire 3 miliardi afferente allo stanziamento dell'esercizio 1965-66 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'A.N.A.S. a norma dell'articolo 26, lettera b), della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59, c devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181 Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
