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L'approvazione dei progetti dei ponti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 implica la dichiarazione di pubblica utilita', nonche' la urgenza ed indifferibilita' dei lavori relativi.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1708~art6 · fonte del testo