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[1]Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a linee ferroviarie esistenti, e' stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio del 1908-909, viene fissato in L. 2,500,000.

[2]Le concessioni sono sempre fatte in conformita' alle disposizioni del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, della legge 30 aprile 1899, n. 168 e dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art1 · fonte del testo

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