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[1]Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi ultrainiziali di nuove ferrovie nella misura che sara' stabilita negli atti di concessione, tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione.
[2]Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione ai prodotti netti in misura non minore della meta' dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo quando sia concessionaria una Societa' per azioni, o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio negli altri casi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
