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Nelle concessioni di nuove ferrovie all'industria privata senza sovvenzione governativa il diritto di compartecipazione dello Stato resta regolato dall'art. 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ma si esercita sul prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario e su quello di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio a norma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
