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[1]Per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie extra-urbane a trazione meccanica, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il concessionario e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha diritto di prescrivere:
- a)la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o di ripristino non eseguiti a regola d'arte ne' in conformita' dei progetti approvati e delle condizioni stabilite negli atti di concessione e di autorizzazione;
- b)i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione delle linee, dipendenze, accessori e di materiale fisso, rotabile e d'esercizio;
- c)gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei tipi e della quantita' del materiale rotabile e di esercizio, necessari per la regolarita' e la sicurezza del servizio.
[2]Non ottemperandosi dal concessionario di ferrovie o dall'assuntore di tramvie nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici puo' anche provvedervi d'ufficio, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative disponibili, o sui prodotti dell'esercizio con le forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le note delle spese sono rese esecutive dal prefetto.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
