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[1]Per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie, sono date dal Ministero dei lavori pubblici le disposizioni occorrenti per garentire la sicurezza dell'esercizio.

[2]Non ottemperandosi dall'assuntore nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici puo' escludere dalla circolazione le vetture che, a suo escluso giudizio, non presentino garanzie di sicurezza, ed anche sospendere l'esercizio.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art17 · fonte del testo

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