Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i pubblici servizi di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie, sono date dal Ministero dei lavori pubblici le disposizioni occorrenti per garentire la sicurezza dell'esercizio.
[2]Non ottemperandosi dall'assuntore nel termine prefisso agli ordini ricevuti, il Ministero dei lavori pubblici puo' escludere dalla circolazione le vetture che, a suo escluso giudizio, non presentino garanzie di sicurezza, ed anche sospendere l'esercizio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
