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[1]Dai concessionari di ferrovie e dagli assuntori di tramvie sovvenzionate dallo Stato debbono essere ogni anno comunicati al Ministero dei lavori pubblici la situazione patriomoniale ed il conto speciale dell'esercizio, redatti secondo norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro, relativi ad ogni linea o gruppo di linee esercitate in base ad un solo atto di concessione o di autorizzazione, o per le quali sia stato consentito dal Governo di tenere riunite le contabilita'.

[2]La situazione patrimoniale ed il conto dell'esercizio debbono essere presentati al Ministero contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l'approvazione dell'assemblea, quando si tratti di Societa' per azioni, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'azienda negli altri casi.

[3]Al Ministero dei lavori pubblici debbono pure essere comunicati i verbali delle assemblee degli azionisti entro trenta giorni dalla loro data.

[4]Le Societa' estere debbono tenere presso la loro sede o rappresentanza in Italia una copia di tali verbali e di quelli dei Consigli d'amministrazione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art18 · fonte del testo

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