Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero del tesoro, indipendentemente dalle azioni che loro competono e che possono esercitare ai termini delle vigenti leggi e degli atti di concessione, comunichera' al concessionario le osservazioni e riserve che ritenga di fare sul conto dell'esercizio.
[2]Qualora, trattandosi di Societa' per azioni, il Consiglio d'amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all'assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e riserve siano state risolute, il testo di esse dovra' allegarsi al bilancio.
[3]L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti non pregiudica i diritti dello Stato derivanti dalle leggi e dagli atti di concessione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
