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Il concessionario di ferrovie e gli assuntori di tramvie sovvenzionate dallo Stato non possono opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienza ferroviaria o quella tramviaria e sono tenuti a fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti, anche relativi alla loro azienda generale e che esso ritiene opportuno conoscere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art20 · fonte del testo

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