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[1]Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 18 e 20 della presente legge sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1500 e, in caso di recidiva, fino a L. Tali pene sono applicate al direttore, od a chi ne fa le veci, nei casi di Societa' concessionarie di ferrovie o assuntrici di tramvie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 giugno 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIANTURCO. LACAVA. CARCANO. COCCO-ORTU.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
