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[1]Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici sara' iscritta in apposito capitolo la somma di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907 e la somma di L. 300,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909, per le sovvenzioni alle tramvie di cui al precedente articolo.

[2]Si provvedera' a tali stanziamenti:

[3]per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 mediante prelevamento dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella B annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238;

[4]per l'esercizio 1908-909 sull'assegnazione complessiva di L. 70,000,000 stabilita dall'art. 1 della legge predetta.

[5]Agli ulteriori stanziamenti sara' provveduto di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici, nei limiti dell'assegnazione stessa.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-16;540~art3 · fonte del testo

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