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[1]Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, non contemplate nell'art. 1 della presente legge e non comprese fra le complementari, il limite d'impegno di cui all'articolo 4, della legge 30 aprile 1899, n. 168, e' fissato in L. 3,000,000 per il periodo dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1908-909.
[2]Con R. decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per regolare la determinazione delle legali offerte prescritte dall'art. 2 del citato R. decreto 25 dicembre 1887, avuto speciale riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali.
[3]Al disposto dell'art. 1, comma 4° e 5° della legge 15 luglio 1906, n. 383, potra' essere derogato in caso di evidente pubblica utilita', per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato per le deliberazioni delle Provincie e Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovie e tramvie.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
