Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme che al 30 giugno 1909 non fossero impegnate nei limiti fissati dagli articoli 1 e 4 della presente legge, saranno aggiunte a quelle che si stabiliranno nei successivi bilanci del tesoro per gli impegni da prendersi ai termini dell'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
