Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli stanziamenti autorizzati dalle leggi del 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674, e 21 giugno 1906, n. 238, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee d'automobili fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, sono estesi anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci, e sono aumentati di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907, e di L. 250,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909.
[2]L'indicata estensione dei sussidi ad altre forme di trazione meccanica e' pure applicabile agli stanziamenti autorizzati dalla legge del 15 luglio 1906, n. 383.
[3]A tali aumenti sara' provveduto:
[4]per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al n. 15 della tabella B, annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238;
[5]per l'esercizio 1908-909 sull'assegnazione complessiva di L. 70,000,000 stabilita dall'art. 1° della legge predetta.
[6]Sull'assegnazione stessa sara' provveduto, di anno in anno, colla legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici, agli aumenti che risulteranno necessari per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
