Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorizzazione di emettere obbligazioni garantite, a norma dell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sulla parte delle sovvenzioni dello Stato relativa al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione di una linea, sara' data dal Governo alle Societa' per azioni, concessionarie di ferrovie, quando concorrano le seguenti condizioni:
- a)che lo statuto della Societa' e le successive modifiche siano approvati per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lovori pubblici, del tesoro, e di agricoltura, industria e commercio;
- b)che almeno una meta' della linea sia aperta all'esercizio e collaudata;
- c)che una parte della sovvenzione dello Stato da impiegare nella costruzione, in misura non minore di un decimo e non maggiore di due decimi, resti sempre e in ogni caso a garanzia dell'esercizio;
- d)che l'ammortamento delle obbligazioni sia stabilito in un periodo di tempo, non eccedente la durata della concessione.
[2]Il ministro del tesoro, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, stabilira', caso per caso, le norme opportune per regolare l'emissione delle obbligazioni stesse in rapporto delle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione della linea l'impiego delle somme ritratte dall'emissione.
[3]Le disposizioni dell'art. 3 della legge del 9 luglio 1905, n. 413, e quelle del presente articolo sono applicabili alle Societa' per azioni, assuntrici di tramvie con sovvenzioni dello Stato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
