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[1]Il pagamento della sovvenzione per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie puo' essere in tutto od in parte sospeso, fino a che non cessi la causa della sospensione:
- a)quando per cause, non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, e' in tutto od in parte sospeso l'esercizio;
- b)quando l'esercizio da' luogo a ripetute e gravi irregolarita' debitamente accertate, o ne e' compromessa la sicurezza;
- c)quando non e' dato adempimento alle prescrizioni degli articoli 16, 18 e 20 della presente legge.
[2]Per le ferrovie la sospensione di pagamento e' limitata alla sola parte di sovvenzione disponibile a norma dell'art. 8 della presente legge. Con tale limitazione la sospensione di pagamento puo' aver luogo anche quando, aperta all'esercizio una parte della linea, non vengono gli altri tronchi costruiti ed ultimati nei termini rispettivamente stabiliti negli atti di concessione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
