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Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;126~art10 · fonte del testo