Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, e' aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

  • 1)le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;
  • 2)le opere pubbliche indispensabili alla funzionalita' dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate. Il piano puo' utilizzare zone gia' destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la citta' di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo. Il piano integrativo e' reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619. Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. L'indennita' per le espropriazioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;126~art2 · fonte del testo