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[1]L'art. 34 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e' modificato nel modo seguente:
[2]«L'Ufficio del genio civile, incaricato del servizio dell'Agro romano, compilera' il progetto di massima, dividendolo anche per zone, ove sia opportuno, dei lavori di bonifica indicati alle lettere a e b dell'art. 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 6442, e nell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333. Il progetto sara' sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Al detto ufficio spettera' pure di approvare i progetti esecutivi compilati dai Consorzi e singoli interessati; quando pero' tali progetti fossero presentati prima del progetto di massima, l'approvazione dei medesimi sara' data dal Ministero dei lavori pubblici.
[3]L'Ufficio del genio civile sorvegliera' l'esecuzione dei lavori e provvedera' al collaudo dei medesimi.
[4]Ove venisse ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici potra', inteso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ordinare l'esecuzione d'ufficio a carico del Consorzio o del privato interessato; o, quando sia riconosciuto opportuno, si provvedera' allo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 28 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonifiche».
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008
