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[1]La disposizione dell'art. 36 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e' abrogata.

[2]Lo Stato paghera' ai proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'art. 35 del suddetto testo unico, il giusto prezzo del terreno per la sede stradale, ragguagliato al valore agrario, esclusa ogni altra indennita'.

[3]L'appalto delle opere stradali potra' essere affidato per trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in consorzio, che si obblighino ad anticipare l'intera spesa.

[4]Il rimborso sara' effettuato nei termini stabiliti in contratti, e sulla somma dovra' essere pagato l'interesse annuo del 4 per cento, a decorrere da due mesi dopo la data del decreto che approvi il collaudo.

[5]Sulle somme che fossero dovute per riserve dell'impresa, tale interesse comincera' a decorrere due mesi dopo la data del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa od arbitrale, siano state risolute le riserve stesse.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano di cui all'art. 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art11 · fonte del testo