Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni, dal 1° gennaio 1911, sorgano in terreni dell'Agro romano, alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 25 famiglie ricoverate in adatti ed igienici ambienti, con non meno di mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione per ciascuna di esse, godranno dell'esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo, per il periodo di venti anni.
tolto: L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.
tolto: Per godere dei privilegi, esenzioni, premi e sussidi, di cui alla presente legge, chiunque si proponga la costruzione di borgate o centri di colonizzazione, dovra' preventivamente sottoporre il relativo piano tecnico e finanziario all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvedera' con suo decreto, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art2 · fonte del testo