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[1]I termini fissati dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre L'ultimo comma del suddetto art. 32 e' modificato come segue:

[2]«Con queste norme sara', per decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, provveduto al riordinamento dei Consorzi esistenti e alla loro riduzione e concentrazione».

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;491~art9 · fonte del testo