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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende. I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. La concessione del contributo e' subordinata all'approvazione, da parte dell'ispettorato provinciale della agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico. I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associano a tal fine.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-06;377~art1 · fonte del testo