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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole. Le borse di studio, nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalita' che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di disporne la rinnovazione per un secondo anno. I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
