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E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1. E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-06;377~art3 · fonte del testo