Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La concessione dei mutui di cui all'articolo 4 e' disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-06;377~art5 · fonte del testo