Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Decade dal beneficio di cui all'articolo 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dallo acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-06;377~art7 · fonte del testo