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All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si fara' fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910. All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli articoli 4 e seguenti si fara' fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-06;377~art9 · fonte del testo