[1]Nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - per l'assunzione in servizio di sottocapi, alunni d'ordine delle stazioni, guardasala e cantonieri, gli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 che siano provvisti dei prescritti titoli di studio potranno essere ammessi, senza limiti di eta', sempreche' abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di eta' consentito per l'assunzione di personale nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Ai fini della formazione della graduatoria, nei concorsi, sara' loro attribuito un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato, e per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (telegrafo, biglietti, grande e piccola velocita', movimento) con norme da stabilirsi nei bandi di concorso.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art16 · fonte del testo