Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sara' fatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art15 · fonte del testo