All'assuntore di stazione che venga trasferito da una assuntoria ad un'altra di gruppo superiore, o da una categoria ad altra superiore dello stesso gruppo, compete la classe di stipendio relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo del mese in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella prima quindicina del mese e con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella seconda quindicina del mese. All'assuntore che venga trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza da determinarsi come al comma precedente, la classe di stipendio relativa al gruppo e categoria al quale viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato. La differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione sara' conservata come assegno personale ed assorbita dai successivi aumenti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando un'assuntoria, per variazione nell'entita' del traffico od altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art3 · fonte del testo