La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere speciali premi a quegli assuntori di stazione che, con particolare abilita' e solerzia, riescano a determinare notevole incremento del traffico nelle stazioni loro affidate. L'importo annuo di tali premi non puo' comunque eccedere la differenza fra la retribuzione in godimento e quella stabilita per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria potrebbe essere assegnata in relazione alla nuova entita' del traffico. Questa limitazione non ha luogo per le assuntorie della 1° categoria del gruppo A.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art8 · fonte del testo