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All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 5 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
