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Le promozioni indicate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.
Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 9 ottobre 2010
