Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1976 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I quadri di avanzamento ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore prima della stessa data. Le promozioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 in aumento a quelle fissate dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, per l'anno 1976 sono effettuate per ciascuno dei servizi mediante la formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, iscrivendovi gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per detto anno, seguono quelli gia' iscritti nel quadro ordinario. Gli ufficiali iscritti nei quadri suppletivi sono promossi dopo i pari grado iscritti nei quadri ordinari.

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;347~art5 · fonte del testo